TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

 

TUTELA E SOSTEGNO DELLA


MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

 

   Entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93, il Decreto Legislativo n. 151 26 marzo 2001 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8/03/2000, n. 53", non sempre trova nella realtà una puntuale applicazione. Nonostante le provvidenze in esso previste, assunzioni a tempo determinato e sgravi contributivi del 50 per cento per i lavoratori o lavoratrici assunti in sostituzione di quelli per congedo o di quelle per maternità, si continua a mettere la testa sotto la sabbia facendo finta di niente, come se questa normativa non esistesse.

A parte ciò, argomento certamente non trascurabile, quello che mi preme mettere in risalto e che nei DVR (documenti di valutazione dei rischi lavorativi) che ho avuto modo di visionre durante la mia precedente occupazione, non vi ho mai trovato traccia delle preoccupazioni espresse nell’articolo 7 di questa norma che espressamente recita “E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 25 novembre 1976, riportato nell'allegato A del testo unico, aggiornato periodicamente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi anche quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicate nell'allegato B.

In questi casi la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La lavoratrice deve essere, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su richiesta della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni prima svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

Quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

Durante la gravidanza, le donne, non possono svolgere attività in zone che le espongono a radiazioni ionizzanti  o ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza, come pure é vietato adibire quelle che allattano ad attività che comportino un rischio di contaminazione

E' fatto, in ogni caso, obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

La Valutazione dei rischi, voluta prima dal DLgs. n. 626/94 art. 4 e DLgs n. 645 del 25/11/1996, art. 4, deve tener conto della sicurezza e della salute delle lavoratrici, in particolare modo a fronte dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e ai processi o alle  condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'obbligo di informazione, stabilito dall'art. 21 del DLgs. n. 626 del 19/09/1994, , e successive modifiche, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle misure conseguenti di protezione e di prevenzione adottate.

Qualora i risultati rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro della lavoratrice.

Gioacchino Ruocco

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