TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
TUTELA E SOSTEGNO
DELLA
MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 93, il Decreto Legislativo n. 151 26 marzo 2001 - "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8/03/2000, n.
53", non sempre trova nella realtà una puntuale applicazione. Nonostante
le provvidenze in esso previste, assunzioni a tempo determinato e sgravi
contributivi del 50 per cento per i lavoratori o lavoratrici assunti in
sostituzione di quelli per congedo o di quelle per maternità, si continua a
mettere la testa sotto la sabbia facendo finta di niente, come se questa normativa
non esistesse.
A
parte ciò, argomento certamente non trascurabile, quello che mi preme mettere
in risalto e che nei DVR (documenti di valutazione dei rischi lavorativi) che ho
avuto modo di visionre durante la mia precedente occupazione, non vi ho mai
trovato traccia delle preoccupazioni espresse nell’articolo 7 di questa norma
che espressamente recita “E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri,
indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026
del 25 novembre 1976, riportato nell'allegato A del testo unico, aggiornato
periodicamente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali.
Tra
i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi anche quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro,
indicate nell'allegato B.
In
questi casi la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni per il periodo
per il quale è previsto il divieto.
La
lavoratrice deve essere, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i
servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su richiesta della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
La
lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni prima svolte, nonché la qualifica
originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti
o superiori.
Quando
la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
Durante
la gravidanza, le donne, non possono svolgere attività in zone che le espongono
a radiazioni ionizzanti o ad
attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della gravidanza, come pure é vietato adibire
quelle che allattano ad attività che comportino un rischio di contaminazione
E'
fatto, in ogni caso, obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro
il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
La
Valutazione dei rischi, voluta prima dal DLgs. n. 626/94 art. 4 e DLgs n. 645 del
25/11/1996, art. 4, deve tener conto della sicurezza e della salute delle
lavoratrici, in particolare modo a fronte dei rischi di esposizione ad agenti
fisici, chimici o biologici e ai processi o alle condizioni di lavoro di cui all'allegato C,
nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
L'obbligo
di informazione, stabilito dall'art. 21 del DLgs. n. 626 del 19/09/1994, , e successive
modifiche, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle misure conseguenti di
protezione e di prevenzione adottate.
Qualora
i risultati rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione
sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro
della lavoratrice.
Gioacchino Ruocco
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