Collaborazione coordinata, non si applicano le regole del lavoro subordinato
Collaborazione coordinata, non si applicano le regole
del lavoro subordinato
Redazione 14 Maggio 2019 0 Comments
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 6 maggio 2019, ha stabilito che le regole del
lavoro subordinato “non si applicano ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nonostante sussista il requisito della cosiddetta
etero-organizzazione, se il trattamento economico e normativo di questi rapporti
è già disciplinato da specifici accordi collettivi” (dal Quotidiano del
Lavoro del Sole 24 Ore del 14.5.2019).
Vediamo insieme i fatti di causa.
Con distinti ricorsi depositati il 13.7.2018, … adiva il Tribunale di Roma
in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare che i
rapporti di collaborazione coordinata intercorsi tra la società ricorrente e
ciascuno dei convenuti erano legittimi e non erano in alcun modo riconducibili
al rapporto di lavoro subordinato.
Deduceva di essere una società esercente attività di customer care tramite
canali di front office e back office, assistenza commerciale e tecnica,
gestione reclami; che i convenuti, dal 2016 al 2018, avevano stipulato con la
ricorrente diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dell’attività di collaboratore “out bound” di call center,
nell’ambito di due campagne telefoniche affidate in gestione dalla TIM s.p.a.
ad … e afferenti la gestione dei disservizi tecnici eventualmente riscontrati dagli
utenti di TIM sulla loro linee telefoniche fisse e/o mobili e/o su modem
(campagna denominata “Collaudi”, afferente il Collaudo – disservizi tecnici;
acc.); che nella campagna “Collaudi”, l’attività di collaboratore consisteva
nel contattare utenti che avevano riscontrato un disservizio sulla loro linea
telefonica e/o modem e per accertarsi che fosse andato a buon fine l’intervento
tecnico richiesto e verificare che vi fosse stato un gradimento del servizio
ricevuto proponendo eventualmente anche l’eventuale adesione a specifiche
offerte bundle e/o a una particolare articolazione tariffaria dati più
vantaggiosa (al fine di fidelizzare la clientela della committente Telecom per
evitare o ridurre il più possibile il rischio di abbandono della stessa da parte
dell’utente a seguito del disservizio); ecc.; che il collaboratore non aveva
vincoli di orario, rimanendo libero di scegliere se e quando rendere la
prestazione; che il collaboratore decideva quando rendere la prestazione;
che il collaboratore comunicava alla ricorrente la sua disponibilità di giorno
e di orario, prenotando la postazione; che in caso di eventuale mancanza di
disponibilità a rendere la propria prestazione professionale, il collaboratore
non era tenuto a giustificare la sua assenza e non era soggetto ad alcun tipo
di sanzione disciplinare; che con comunicazione del 18.6.2018, i convenuti
avevano impugnato tutti i rapporti di collaborazione intercorsi con la
ricorrente, asserendo che gli stessi sarebbero stati illegittimi in quanto
“sganciati da qualsivoglia progetto (del tutto inesistente), illegittimi nella
forma e misura del compenso, posti in tessere per attività di back
office/assistenza e in quanto l’attività sarebbe stata svolta secondo le
caratteristiche della subordinazione”; che i convenuti avevano quindi
affermato, per il tramite del loro legale, di avere diritto ad essere
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato ex tunc e di avere
diritto a tutte le conseguenti differenze retributive; che era interesse della
ricorrente adire il Tribunale di Roma, ove sussisteva la sede dell’azienda, al
fine di vedere accertata la legittimità dei contratti di collaborazione
intercorsi tra le parti. ;
Il Magistrato adito accoglieva il ricorso della società datrice di lavoro
perché fondato.
In particolare, il Giudice del Lavoro escludeva la natura subordinata del
rapporto di collaborazione coordinata intercorso tra le parti. Ed infatti i
collaboratori potevano decidere autonomamente se svolgere o meno la
prestazione: in particolare l’attività lavorativa poteva essere svolta solo a
seguito di prenotazione, in una determinata fascia oraria, della postazione da
parte del collaboratore, senza alcun obbligo da parte della società. Quindi –
sempre ad avviso del Giudice – a tale rapporto di lavoro, che presentava tutti
gli elementi della collaborazione coordinata – non andava applicata, come di
fatto è avvenuto, la tutela prevista per il lavoro subordinato poiché l’azienda
applicava ai collaboratori un accordo collettivo che definiva specificamente il
trattamento economico e normativo dei collaboratori. E pertanto non era
necessario, come pure stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015, applicare la tutela
prevista per il lavoro subordinato, avendo le parti sociali già definito tutte
le regole applicabili ai collaboratori.
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